Responsive image

Papirus

Un'associazione, in diritto è un ente costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune.

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L'associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale. Il comitato, anch'esso a base personale, si distingue dall'associazione per il fatto di essere costituito per un unico scopo limitato nel tempo, mentre la fondazione è caratterizzata esclusivamente dall'elemento patrimoniale. Con il contratto associativo (l'atto costitutivo), due o più soggetti si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non economico. La Costituzione italiana (art. 18) riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Lo stesso articolo proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

L'associazione è la «formazione sociale» più ampia ma non è la sola formazione sociale presente nel nostro ordinamento. Essa si distingue:

  • dalla «riunione» (art. 17 Cost., in cui manca il concetto di stabilità e manca un'organizzazione stabile che indirizzi l'attività delle persone associate),
  • dalla «famiglia» (definita dall'art. 29 Cost. come società naturale, che pure è un nucleo sociale ma formato da persone unite da vincolo di sangue, e perciò non tutelato autonomamente, bensì attraverso determinati diritti dei componenti del nucleo stesso anche nell'ipotesi del perseguimento di fini superindividuali familiari),
  • dalle «rappresentanze organiche di popolo» (art. 56-57 Cost., che sono espressione della sovranità popolare e non sono formazioni sociali che operano all'interno della comunità, ma sono organi istituzionali).
  • dalla «comunione» (art. 1100 c.c. che non concepisce la comunione quale gruppo di persone dinamicamente teso al raggiungimento di determinati fini superindividuali di qualsiasi natura, ma piuttosto quale istituto tendente alla statica conservazione del godimento dei beni tra più persone, il che rievoca la nozione romanistica di proprietà plurima integrale).

Il fenomeno della spontanea organizzazione di più persone in gruppi o collettività per il raggiungimento di uno scopo comune è un fenomeno antico, quasi primordiale, ed ha conosciuto uno sviluppo sempre crescente.

Ciò nonostante, nell'attuale ordinamento non vi è una norma definitoria che descriva la nozione di associazione o di persona giuridica: il vigente sistema deriva la sua indifferenza in parte dall'ordinamento francese del secolo XIX, dove i raggruppamenti sociali erano addirittura osteggiati e si affermava la supremazia dell'individuo singolo come titolare di situazioni giuridiche soggettive (al contrario del sistema tedesco, dove erano disciplinate le persone giuridiche riconosciute e anche quelle non riconosciute).

Solo da pochi decenni si sta rivalutando il ruolo sociale del fenomeno associativo; in particolare, è stata data soluzione al problema della titolarità del patrimonio delle fondazioni non riconosciute, quello del riconoscimento dei partiti politici e delle associazioni sindacali, nonché quello degli acquisti immobiliari dei comitati.

Scopi

Le associazioni possono avere caratteristiche e finalità di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo ecc. In generale, si parla di associazione definendo un organismo unitario, formato da almeno 2 o più soggetti, che viene considerato dall'ordinamento soggetto di diritto, dotato di propria capacità e distinto dagli stessi individui che lo compongono. In particolare, i circoli culturali tendono alla diffusione della cultura, delle scienze o delle arti, della religione nei suoi vari aspetti, dell'educazione, o di elementi specifici di queste od altre discipline.